Con nota del 17 giugno u.s. dell’E.V. sono state rappresentate una serie di questioni relative al possibile superamento di alcune delle disposizioni contenute nel Protocollo in oggetto.
In particolare, sono state avanzate le richieste in ordine al “derogare all’obbligo dei guanti al momento della distribuzione della Comunione” ed alla “obbligatorietà della mascherina, riguardo alla celebrazione dei matrimoni” per gli sposi.
A seguito della richiesta pervenuta da parte della E.V., questo Dipartimento ha quindi sottoposto all’attenzione del Comitato Tecnico Scientifico i quesiti sopra citati.
Nella riunione del 23 giugno u.s., il Comitato ha preso in esame la questione e nello stralcio del verbale n. 91, che ad ogni buon fine si allega, viene rappresentato quanto segue:
“Anche sulla base degli attuali indici epidemiologici, il CTS raccomanda che l’officiante, al termine della fase relativa alla consacrazione delle ostie, dopo aver partecipato l’Eucarestia ma prima della distribuzione delle ostie consacrate ai fedeli, proceda ad una scrupolosa detersione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche. Il CTS raccomanda altresì che, in assenza di dispositivi di distribuzione, le ostie dovranno essere depositate nelle mani dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra le mani dell’officiante e le mani dei fedeli medesimi. In caso di contatto, dovrà essere ripetuta la procedura di detersione delle mani dell’officiante prima di riprendere la distribuzione della Comunione. Il CTS ritiene auspicabile che la medesima procedura di detersione delle mani venga osservata anche dai fedeli prima di ricevere l’ostia consacrata. Rimane la raccomandazione di evitare la distribuzione delle ostie consacrate portate dall’officiante direttamente alla bocca dei fedeli”.
Quanto alla ulteriore questione posta da codesta Conferenza episcopale, “in relazione al quesito concernente l’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree da parte degli sposi durante le ‘celebrazioni dei matrimoni, il CTS osserva che, non potendo certamente essere considerati estranei tra loro, i coniugi possano evitare di indossare le mascherine, con l’accortezza che l’officiante mantenga l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e rispetti il distanziamento fisico di almeno i metro. Il CTS ritiene che tale raccomandazione possa estendersi anche alla celebrazione del matrimonio secondo il rito civile o secondo le liturgie delle altre confessioni religiose”.
Di tanto, si trasmette all’E.V. perché siano scrupolosamente osservate le prescrizioni sopra riportate.